Art. 3.
(Contratti di prestazione sportiva).

      1. Il rapporto di prestazione sportiva, tecnica e didattica a titolo oneroso, sia

 

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essa effettuata in forma autonoma o subordinata, si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società o l'associazione comunque costituite.
      2. Il contratto che la società o l'associazione, in qualsiasi forma costituita, stipula con uno sportivo che non ha conseguito, per la prestazione oggetto del contratto stesso, l'abilitazione da parte delle competenti Federazioni sportive nazionali o di altri organismi competenti in materia è nullo.
      3. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

          a) la qualifica ovvero la categoria dello sportivo;

          b) il titolo abilitante rilasciato dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia;

          c) l'oggetto della prestazione;

          d) la durata della prestazione, determinata o determinabile;

          e) il compenso stabilito, le modalità e i tempi di erogazione, la disciplina dei rimborsi spese.

      4. Il contratto tra lo sportivo e la società o l'associazione sportiva non pregiudica l'applicazione di clausole di un contratto tipo o di accordo collettivo stipulato dai rappresentanti delle categorie interessate e delle società o delle associazioni sportive più favorevoli per lo sportivo.
      5. Nello stesso contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra la società o l'associazione e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale. La stessa clausola deve contenere la nomina degli arbitri, oppure stabilire il numero degli arbitri e le procedure per la loro nomina.

 

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      6. Le società e le associazioni sportive, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, devono depositarne copia presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Il contratto non può contenere clausole limitative della libertà dello sportivo per il periodo successivo alla scadenza del contratto stesso.
      7. Il vincolo assunto dallo sportivo con la società o l'associazione in conseguenza della sottoscrizione del contratto ha la stessa durata di tale contratto. Alla scadenza del contratto, lo sportivo è libero di stipulare un altro contratto con la stessa o con un'altra società o associazione. In tale caso nulla è dovuto alla precedente società o associazione sportiva.
      8. Le Federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società o delle associazioni e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile.